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ESPROPRIO PARZIALE


PROCEDIMENTI ESPROPRIAZIONE PARZIALE

procedimenti espropriazione parzialeIl presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa.
Ai fini del presente testo unico: a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per "autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio; d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.

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NORME ESPROPRIO PARZIALE

norme esproprio parzialeDopo la legge del 1865 nessun provvedimento normativo ha più preso in seria considerazione il problema del danno permanente gravante sulla parte residua di un bene soggetto ad esproprio parziale.
La legislazione in materia di espropriazione quanto mai complessa e farraginosa, per quella pletora di norme che si sono succedute nel tempo dando corpo, anche sotto l'aspetto professionale, ad un settore specifico dell'estimo che si affermato nonostante l'evolversi delle più disparate necessità sociali, alcune volte contrabbandate anche sotto il profilo della Pubblica Utilità.
Di queste tre leggi, l'unica che prevede l'ipotesi, facendo una specifica distinzione, tra esproprio totale e parziale è la 2359/1865 e a noi pare che alla stessa si debba ricorrere ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un'occupazione o ad un esproprio parziale di un determinato bene.

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LEGGI ESPROPRIO PARZIALE

leggi esproprio parzialeL'espropriazione di un immobile, nei riguardi dell'entità, può essere totale o parziale e, rispetto alla durata, permanente o temporanea.
Contrariamente a quanto disposto per l'espropriazione totale o parziale, l'indennità di occupazione, va determinata e pagata all'inizio dell'occupazione stessa e consiste nel risarcire al proprietario i danni immediati causati con l'occupazione.

esproprio parziale in www.cgmo.it


ESPROPRIAZIONE PARZIALE

espropriazione parzialeCome si determina l'indennità di espropriazione in caso di espropriazione parziale.
In caso di espropriazione parziale, all’espropriato che sia rimasto proprietario di un fondo residuo spetta, oltre l’indennizzo per la perdita della proprietà, un importo supplementare per il deprezzamento di valore subito dalla porprietà residua.

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ESPROPRIO PARZIALE

esproprio parzialeSalvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita' di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta' o di imposizione di una servitu'.
Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita', le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.
Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e' determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.

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