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patrocinio gratuito
patrocinio gratuito

Cos’è il patrocinio gratuito e chi può usufruirne?

Il patrocinio gratuito, detto anche patrocinio a spese dello Stato, è un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese per la difesa e le altre spese processuali. Il patrocinio gratuito è ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione. Ma anche nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.

 

L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse e può accadere davanti ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti. Questo per spiegare in sintesi che cos’è il patrocinio gratuito, ma chi può usufruirne? Ci sono molte categorie che possono usufruire di questo servizio e soprattutto ci sono dei “requisiti” di cui bisogna essere in possesso. Innanzitutto può usufruire del patrocinio gratuito chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Anche la cittadinanza è poi un fattore che ne determina l’usufrutto; può avvalersi di un avvocato difensore con spese a carico dello Stato chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia, nei giudizi penali.

 

Chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide, anche non residente in Italia e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche, in tutti gli altri giudizi. Ci sono però anche delle esclusioni: non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è già difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti. La richiesta di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato va presentata nei giudizi penali alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza, ma anche al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura, mentre negli altri giudizi la richiesta va presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati.


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